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12/03/08

Obiezione di coscienza...un po' d'ordine...

Di seguito riportiamo l'articolo 9 delle che riguarda l'obiezione di coscienza. La Legge è naturalmente la L194/78 ovvero...

Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. Ancora inapplicata in vari articoli: non è stato attivato per effettuare IVG alcun ambulatorio appositamente attrezzato funzionalmente collegato all'ospedale, dopo la settimana di riflessione l'intervento urgente può essere programmato a distanza di 4 settimane, non è stata introdotta in Italia alcuna tecnica innovativa, compreso l'aborto farmacologico. I consultori familiari, preposti alla vengono progressivamente "disattivati" (da 3000 a 2000 dal 1994 ad oggi).

Articolo 9

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 (gli articoli riguardano le procedure per l’IVG - NdR) ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.


>> E' chiaro alla lettura che questo articolo non viene rispettato da medici, infermieri che obiettano. Perchè se è vero che "l'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento(...) delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento", è altrettanto vero che molt* si rifiutano di:

1) preparare le donne all'intervento e di prendersene cura alla fine dell'intervento. Ci sono casi in cui donne non sono state assistite al termine dell'intervento e si sono viste rifiutare l'aiuto fino all'arrivo del non-obiettore (infermiere o medico).

2) prescrivere la Pillola del giorno dopo (generalmente il farmaco prescritto è il Lavonelle, attenzione a distinguerlo dalla RU486 che è invece un farmaco abortivo commercializzato nel resto d'Europa e che evita l'intervento chirurgico alle donne). Ora, questo è un metodo contraccettivo d'emergenza e perciò non è regolato dalla L.194. L'obiezione riguardo alla prescrizione della pillola del giorno dopo E' ILLEGALE e VA DENUNCIATA alle autorità di competenza (tutte le info su come denunciare qui).

In questo senso hanno agito le compagne del TPO con la loro dimostrazione contro la Farmacia Sant'Antonio , subendo poi ben 17 denunce.

>> Inoltre se è vero che "gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8 e la regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale"
è altrettanto vero che questo non avviene e le regioni non controllano (nella maggior parte dei casi) o non controllano abbastanza, l'espletamento effettivo della legge!!!

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